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DR 235/2013 Certificazione energetica per gli immobili

certificati energetici

Certificazione energetica per gli immobili: DR 235/2013

Il Decreto Regio 235/2013 adottata dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile 2013, stabilisce che dal 1 ° Giugno c.a. in Spagna, perciò anche alle Canarie, per vendere o affittare un immobile il proprietario dello stesso (sia persona fisica che persona giuridica; incluse Ministeri e Funzioni pubbliche) deve esibire una certificazione energetica di efficienza della struttura.

La classificazione energetica in questione deve essere presente in tutti gli annunci, offerte, promozioni e pubblicità volte alla vendita o all’affitto di qualsiasi immobile; lo scopo è quello di informare i potenziali acquirenti e locatari in merito al rendimento (riferito al consumo di energia e alle emissioni di CO2) di ogni singola abitazione da questi presa in esame e quindi permettere loro di confrontare le diverse offerte.

Il Certificato, che dopo la prima emissione avrà una validità di 10 anni, consente di rendere noto quanto sia efficace una struttura da punto di vista energetico, ne descrive le caratteristiche energetiche e offre suggerimenti per il miglioramento. L’obbiettivo di questo Decreto è quello di rendere le case il più efficienti possibile dal punto di vista energetico; attraverso il Certificato è quindi possibile conoscerne lo stato e facilitare le azioni volte a migliorare l”efficienza degli edifici. Lo scopo ultimo dichiarato è il risparmio energetico e che dal 31 Dicembre 2010 tutte le abitazioni costruite abbiano un consumo di energia quasi “zero”; questo è specificatamente previsto nella disposizione aggiuntiva dello stesso Regio Decreto 235/2013.

Alcune tipologie di immobili sono esentati dalla profusione del Certificato Energetico; li elenchiamo

Edifici e monumenti ufficialmente protetti.

Luoghi esclusivi di culto e attività religiose.

Costruzioni temporanee per destinazione d”uso per un periodo uguale o inferiore a due anni.

Parti non residenziali, edifici industriali, per la la difesa e l”agricoltura.

Edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2.

Edifici usano meno di 4 mesi all”anno.

Un’ “Etichetta”, simile a quelle già presenti sugli elettrodomestici per intenderci, che segnala l”efficienza energetica di casa, edificio o struttura ecc. ecc. oggetto di offerta di vendita o di affitto, deve essere resa pubblica e disponibile ai potenziali acquirenti o inquilini.

In caso di vendita, il venditore deve fornire al compratore e al notaio l’originale del certificato; in caso di affitto, è necessario allegare una fotocopia al contratto di locazione. Il proprietario risulta essere il responsabile dell”attuazione di questa disposizione; lo stesso ha tempo sino al 13 Luglio 2013 per ottemperare, procedere alla registrazione e alla conservazione della Certificazione energetica. Nel dettaglio, per una nuova casa come proprietario si intende il il costruttore (Promotora).

Il servizio di Certificazione viene offerto da Società di Consulenza e Liberi Professionisti che dovranno inequivocabilmentec essere praparati in merito ai programmi “CE3” e “CE3X” riconosciuti per la certificazione dai Ministeri dell”Industria, dell”Energia e Turismo e Sviluppo. Il costo di tale servizio abitualmente può variare, a seconda della metratura della casa o della proprietà; ad esempio un immobile di circa 90 mq può richiedere una spesa tra i 150 e 250 Euro. Chi non rispetterà questo Decreto Regio sarà passibile di una sanzione amministrativa variabile tra i 300 e 6.000 Euro a seconda della gravità dell”infrazione commessa.

Fabio Chinellato

General Manager de “InfoCanarie”

www.infocanarie.com

AREA IMMOBILIARE www.infocanarie.com/canarie-immobili.htm

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